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Ultimo aggiornamentoSab, 03 Ago 2024 2pm

Le decisioni della Regione Puglia per le auto storiche

Anche se vecchie pagheranno. Niente più agevolazioni per le automobili storiche. Rispetto al passato non basterà più dimostrare che la propria autovettura abbia più di vent'anni dalla data di immatricolazione per essere esentati dal pagamento del bollo di proprietà. Pagheranno anche le "vecchiette" capaci di dimostrare una "età" compresa tra i venti e trent'anni. Cambia tutto anche in Puglia. Infatti, l'articolo 1, comma 666, della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità 2015) ha abrogato i commi 2 e 3 dell’articolo 63 della legge n. 342 del 2000 che disciplinavano l’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica per i veicoli di particolare interesse storico e collezionistico con anzianità dai venti ai trent’anni.

Occorre evidenziare in proposito che, secondo la costante giurisprudenza della Corte Costituzionale, la disciplina degli elementi costitutivi della tassa automobilistica, attesa la natura erariale del tributo, è di competenza esclusiva dello Stato e le Regioni possono disporre esenzioni, detrazioni e riduzioni solo nei limiti e secondo i criteri fissati dalla legislazione statale.

La norma che ha abrogato la citata esenzione è, pertanto, immediatamente precettiva con la conseguenza che eventuali modifiche della stessa potranno essere adottate solo con legge statale. La tematica, tuttavia, anche su sollecitazione della Regione Puglia, è stata posta all’attenzione della Conferenza delle Regioni allo scopo di verificare eventuali margini di intervento.       

Dal primo gennaio 2015, quindi, i veicoli ultraventennali esentati sono nuovamente soggetti al versamento della tassa automobilistica di proprietà da pagarsi sino al compimento del trentesimo anno dalla loro costruzione.

Per consentire il regolare versamento del tributo la Regione Puglia ha già provveduto all’aggiornamento dei propri archivi regionali.

A seguito di quanto precisato, il disposto dell’articolo 5, comma 2, della Legge regionale n. 25 del 2003, come modificato dall’articolo 6, comma 1, della Legge regionale n. 45 del 2012  è superato, in quanto inerente non la costituzione del diritto all’esenzione, bensì le sole modalità applicative del beneficio già istituto dalla legge nazionale, oggi venuto meno con la citata abrogazione. (Carmelo Molfetta)