Il testo delle modifiche alla Legge elettorale Regione Puglia
Il testo della relazione letto in consiglio regionale dal presidente Onofrio Introna per proporre "Modifiche alla legge elettorale regionale n. 2/2005"
Colleghi Consiglieri, con la sentenza n. 188, nel 2011, la Corte Costituzionale ha censurato in alcune parti la legge elettorale regionale 28 gennaio 2005 n. 2.
Ha pure fissato in settanta consiglieri la composizione dell'Assembla pugliese, considerando il dettato dello Statuto prevalente sulla legge elettorale, tanto in termini di competenza che di gerarchia, "dato il carattere fondamentale della fonte statutaria, comprovato dal
procedimento aggravato".
La decisione della Consulta è intervenuta nel corso dell'iter legislativo che ha condotto il Consiglio pugliese a modificare lo Statuto, con la riduzione dei componenti da 70 a 50 (più il presidente eletto), per venire incontro alle esigenze di contenimento dei costi della politica.
Il percorso
Il percorso di questa proposta di legge di modifica della legge elettorale regionale 2/2005, oggi all'esame dell'Aula, parte dalla seduta delle Conferenza dei Capigruppo del 27 marzo 2012.
In quella riunione, l'Ufficio di Presidenza ebbe a rappresentare l'opportunità di procedere alla revisione all'insegna della più ampia condivisione.
In risposta a questa sollecitazione, i colleghi Presidenti dei Gruppi convennero sull'opportunità di affidare al Servizio Legislativo consiliare la redazione di una proposta di testo di modifica.
Considerata la consolidata esperienza riconosciuta dell'Ufficio Elettorale della Prefettura di Bari, l'Ufficio di Presidenza deliberò di richiedere nel maggio 2012 l'assistenza tecnica dei dirigenti di Palazzo del Governo, nella rivisitazione delle norme in tema di elezioni regionali.
Con decreto n. 708/2012 del Presidente del Consiglio Regionale, è stato pertanto costituito nelle persone dei dottori Biagio De Girolamo, Massimo Santoro, Giuseppe Nunziante e Settimio Giuliese il Gruppo di Lavoro Prefettura di Bari-Consiglio regionale della Puglia, per l'elaborazione delle modifiche alla legge elettorale regionale n. 2/2005, rese necessarie a seguito delle censure operate dalla Corte Costituzionale con sentenza 188/2011.
Nei primi incontri del gruppo tecnico, sono stati definiti gli ambiti nei quali articolare la proposta di modifica, tenendo presenti due obiettivi imprescindibili:
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assicurare la "governabilità" alla coalizione di maggioranza;
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scongiurare lo "spostamento" da una circoscrizione all'altra dei seggi assegnati col criterio demografico-territoriale,.
Il 2 agosto 2012 il Gruppo di Lavoro ha consegnato la prima proposta di modifica alla legge elettorale, rimessa dall'Ufficio di Presidenza alla Conferenza dei Capigruppo e aperta alle osservazioni dei consiglieri regionali.
Su detta proposta, approvata dall'Ufficio di Presidenza il 22 ottobre 2012, sono stati sollecitati più volte, nei mesi successivi, contributi ed emendamenti dei Gruppi.
In una comunicazione dell'8 marzo 2013 vennero indicati puntualmente i punti salienti. Vale a dire, la riduzione del numero dei Consiglieri, la soglia di sbarramento, la parità di genere.
Qualche settimana dopo, il 3 aprile 2013, il Presidente della Commissione affari istituzionali ha rappresentato criticità emerse in sede di esame della proposta e ha chiesto la rielaborazione della stessa da parte del Gruppo di lavoro, ricostituito a questo scopo nel maggio 2013.
Tuttavia, il percorso della legge elettorale regionale ha dovuto a questo punto interrompersi, in attesa della sentenza della Corte costituzionale chiamata a pronunciarsi sulla legge elettorale nazionale.
Il lavoro, andato avanti dal 2012, ha dovuto infatti seguire necessariamente le modifiche e novità della legislazione elettorale nazionale, ultima la dichiarazione di incostituzionalità del cosiddetto "Porcellum".
L'approvazione della nuova proposta di legge di modifiche - con l'auspicio di completarne l'adozione entro il 2014 - è intervenuta da parte dell'Ufficio di Presidenza il 13 giugno 2014, nel testo allora consegnato ai Presidenti dei Gruppi e da oggi all'esame dell'Aula.
Su quella bozza si è sviluppata una serie di riunioni della Commissione permanente agli Affari Istituzionali. Sono state nove, dal 9 settembre al 1 dicembre 2014, nel corso delle quali l'organismo consiliare ha approvato all'unanimità l'articolo 1 della pdl, procedendo inoltre a numerose audizioni, di forze politiche non rappresentante nel Consiglio regionali, organismi di parità e rappresentanti degli enti locali territoriali.
Nel corso della seduta della settima Commissione del 1 dicembre 2014, si è registrata la dichiarazione a verbale del Capogruppo PD, Giuseppe Romano, che ha dichiarato di ritenere "ormai esaurita la funzione della Commissione", annunciando "che il Partito Democratico avrebbe proceduto "a raccogliere le cinque firme di Consiglieri necessarie per portare direttamente in Aula la discussione sulla legge elettorale".
Il 16 dicembre 2014, ho informato la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi della richiesta pervenuta dai Capigruppo di maggioranza di iscrivere la proposta di legge all'ordine del giorno del Consiglio regionale, dal momento "che in Commissione non è stato possibile proseguire i lavori". Da qui la mia proposta di anticipare al 12 gennaio l'inizio della sessione invernale 2015 dei lavori del Consiglio.
Il 12 gennaio stesso, l'Ufficio di Presidenza ha deciso di procedere ad una consultazione dei Gruppi, effettuata nei giorni 14 e 15 gennaio 2015, con la raccolta dei rispettivi e articolati pareri.
A seguito di un approfondito esame, l'Ufficio di Presidenza, assistito dal Gruppo di lavoro, nella seduta del 26 gennaio 2015 ha approvato alcuni emendamenti che ha trasferito alla Commissione competente.
Nella successiva riunione del 27 gennaio, l'Ufficio di Presidenza e la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi hanno condiviso di riconvocare la VII Commissione, entro le 48 ore successive all'elezione del Presidente della Repubblica.
Detta Commissione si è tenuta regolarmente il 4 febbraio, senza conseguire alcun risultato.
A seguito di ciò l'Ufficio di Presidenza ha deciso di incontrare i Presidenti dei Gruppi, che nella riunione di lunedì 9 febbraio hanno all'unanimità condiviso di portare all'esame del Consiglio regionale la bozza di proposta di modifiche adottata nell'estate 2014 e di calendarizzare l'attività dell'Assemblea nella settimana dal 23 al 27 febbraio 2015, con l'ordine del giorno dei lavori dedicato esclusivamente alla legge elettorale regionale.
L'articolato
La proposta consegnata all'Aula, quindi, tiene conto degli sviluppi recenti della legislazione statale in materia elettorale, in tema tra l'altro di rappresentanza di genere, di rimborsi ai partiti e di incandidabilità.
Ovviamente, l'ultima fase di elaborazione dell'iniziativa legislativa ha atteso e recepito le decisioni della Corte Costituzionale (in particolare la sentenza 1/2014) in sede di giudizio di incostituzionalità degli articoli della legge statale 270/2005 (Modifica alle norme per l'elezione di Camera e Senato), che prescindevano dal conseguimento di una data soglia di consensi nel prevedere l'assegnazione di un premio di governabilità alla coalizione più votata.
Sono state oggetto di attenta valutazione anche le censure che la Terza Sezione del TAR di Milano ha mosso nei confronti della legge elettorale della Regione Lombardia, n. 17/2012, che riguardano essenzialmente il premio di maggioranza e le soglie di sbarramento.
Al fine di dare organicità al testo della proposta di legge, in sede di stesura si è ritenuto indispensabile oltre che opportuno, riformulare tutti gli articoli della legge 2/2005, dal momento che sono numerosi i rimandi, per recepimento, alla legislazione elettorale nazionale contenuta nelle leggi statali 108/1968 e 43/1995.
All'articolo 1 vengono disciplinate le modalità di elezione del Presidente della Regione e la nomina a Consigliere del candidato che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato Presidente proclamato eletto. Viene utilizzato l'ultimo seggio attribuito al gruppo o alla coalizione di gruppi collegati al medesimo candidato non eletto. L'articolo prevede anche le modalità di presentazione delle candidature.
L'articolo 2 indica il numero dei Consiglieri regionali. Il Consiglio regionale è composto da cinquanta membri, oltre al Presidente eletto, di cui 23 eletti con sistema proporzionale sulla base di liste circoscrizionali concorrenti e 27 eletti in sede di Collegio Unico Regionale, secondo le modalità previste dai successivi articoli.
Nell'articolo 3 è regolata la ripartizione dei seggi tra le sei circoscrizioni, nelle quali il territorio regionale è suddiviso secondo la delimitazione delle preesistenti Province.
L'articolo 4, disciplina la convocazione dei comizi per il rinnovo del Consiglio regionale e l'elezione del Presidente della Giunta regionale. Un emendamento già pronto, nel recepire quanto previsto nella Legge statale di stabilità n. 190/2014, dispone che la data delle elezioni del nuovo Consiglio vada individuata nel periodo compreso tra la quarta domenica precedente e i sessanta giorni successivi al completamento del quinquennio.
L'articolo 5 uniforma in sostanza il modello di scheda elettorale a quello nazionale.
L'articolo 6 è riservato alle liste e liste e candidature. Va detto in relazione a questa parte dell'articolato, che vengono rimesse al Consiglio regionale le determinazioni per assicurare la rappresentanza di genere, partendo dalla previsione che "in ogni lista nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento".
L'articolo 7 abroga l'art.9 (Lista regionale) della legge 2/2005.
L'articolo 8 modifica la legge n. 108 del 1968. Il territorio della Regione viene ripartito in sei circoscrizioni elettorali alle quali appartengono i comuni ricompresi nella delimitazione geografica delle preesistenti Province. Vengono assegnati e distinti, con riguardo tra l'altro al riparto dei seggi in ragione della governabilità, i compiti che spettano agli Uffici centrali circoscrizionali provinciali da quelli attribuiti all'Ufficio centrale regionale.
L'articolo 9 sostituisce l'art. 11 della legge 2/2005, che a sua volta ha modificato la legge elettorale nazionale n. 43 del 1995, che recava "Nuove norme per la elezione dei Consigli delle Regioni a statuto ordinario".
L'articolo 10 abroga le norme di prima attuazione, della legge 2/2005 (art. 12).
Si rimette pertanto l'articolato all'esame dell'Aula, non senza aver sottolineato l'urgenza di definire una buona legge elettorale, adottando in particolare gli opportuni aggiornamenti e modifiche alla legge elettorale n. 2/2005, che ci vengono richiesti dovendo adeguarci alle osservazioni della Corte Costituzionale, tenere conto della modifica statutaria del numero dei Consiglieri e assicurare il rispetto dei diritti di rappresentatività delle opposizioni.
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