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Ultimo aggiornamentoSab, 03 Ago 2024 2pm

Valide schede elezioni regionali Puglia: Tar respinge ricorso Poli Bortone

Stralcio della sentenza del TAR di Bari che ha respinto, nel merito, il ricorso presentato da Adriana Poli Bortone, candidata a Presidente della Regione Puglia con Forza Italia e la Lega di Salvini.
"Ritenuto, infatti, di svolgere nel merito le seguenti considerazioni:
a) nel definire graficamente la scheda di cui si tratta la Prefettura ha dato puntuale esecuzione alle norme regolamentari contenute nel decreto del Presidente della Giunta della Regione Puglia n. 202 del 7.4.2015, non impugnato, fornendone l’unica interpretazione idonea ad escludere scelte arbitrarie nel posizionamento dei candidati e dei simboli delle liste che li sostengono e rispettosa degli esiti del sorteggio -ivi previsto- proprio al fine di evitare abusi;
b) il predetto decreto ha dettato, invero, precise istruzioni in relazione alle caratteristiche essenziali delle schede di cui si tratta incentrate –per quanto rileva sotto il profilo che viene qui in contestazione- sui seguenti punti saldi: i contrassegni delle liste collegate a ciascun candidato alla Presidenza non possono superare il numero di nove in ogni pagina e, nella misura in cui si riferiscono allo stesso candidato Presidente, non possono essere distribuiti tra due facciate diverse ma devono essere contenuti nello stesso spazio, essendo conseguentemente previsto che, ove superino il numero di nove, determinino un aumento dell’altezza della scheda; l’ordine di indicazione dei candidati alla Presidenza nonché l’ordine di indicazione di ciascuna lista agli stessi collegati deve seguire quello stabilito dai sorteggi; i contrassegni delle liste devono essere riprodotti in ciascuna parte in cui la scheda si compone “verticalmente ed in misura omogenea”;
c) considerato l’inequivocabile dato testuale, tale criterio dell’“omogeneità” va riferito alla riproduzione dei contrassegni delle liste collegate a ciascun candidato Presidente e non già al posizionamento dei nominativi dei candidati Presidenti stessi che dipenderà, invece, dal numero di liste collegato a ciascuno di essi coordinato con il criterio del riempimento di ciascuno spazio in cui la scheda deve essere suddivisa, secondo misure prestabilite; diversamente opinando si vanificherebbe l’effetto del sorteggio, affidando la scelta del numero di candidati alla Presidenza da indicarsi su ciascuna delle facciate della scheda al mero arbitrio della Prefettura;
d) nel caso di specie, i riportati criteri sono stati pienamente osservati; ed invero, la posizione -asseritamente- privilegiata del candidato Schittulli nell’ambito del modello di cui si tratta è dipesa, in ultima analisi, dalla posizione dallo stesso acquisita a seguito di sorteggio (la sesta): nella prima parte della scheda invero, dopo essere stati riportati i candidati sorteggiati ai primi cinque posti con le liste collegate, era residuato lo spazio per un unico contrassegno laddove al candidato Schittulli risultano collegate ben tre liste, i cui simboli –per quanto detto a proposito delle riportate norme regolamentari regionali- non avrebbero potuto essere ripartiti su due parti diverse della scheda; il candidato sorteggiato per ultimo (al 7° posto), il dott. Emiliano, risulta a sua volta collegato a ben 8 liste i cui contrassegni, per il predetto limite di 9 per parte, non avrebbero potuto essere riportati di seguito al candidato Schittulli;
e) in buona sostanza, dunque, gli esiti del sorteggio –non oggetto di impugnazione- hanno determinato il layout della scheda elettorale, non potendo imputarsi alcuna illegittimità alle scelte operate dalla Prefettura che ha, invece, dato corretta applicazione alle disposizioni regolamentari regionali;
Ritenuto, quindi, di respingere il gravame in epigrafe poiché infondato e restando, comunque, nebulosi i confini del pregiudizio che all’odierna ricorrente discenderebbero dalla concreta configurazione della scheda di cui si tratta posto che, nella valutazione del possibile pregiudizio, dovrebbe farsi riferimento –secondo l’insegnamento del giudice di appello- alla “normale diligenza dell’elettore medio” (cfr., da ultimo. C.d.S., Sez. V, 15.5.2015 n. 2487);
Ritenuto, infine, che le spese del giudizio debbano seguire la soccombenza, anche in considerazione delle molteplici eccezioni di rito che, sebbene per motivi di economia processuale e in ossequio al principio di sinteticità, non sono state singolarmente scrutinate, in buona parte non appaiono prima facie infondate;
Ritenuto, pertanto, di condannare parte ricorrente a rifondere la somma di €. 800,00 (ottocento/00) a ciascuna delle parti costituite e intervenute in giudizio, a titolo di spese ed onorari di causa, con esclusione della Prefettura poiché costituitasi a mezzo di proprio dipendente e non avendo dato prova di altre specifiche spese (cfr. Cass., Sez. II, n. 26855/2013);
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio in favore di ognuna delle parti costituite o intervenute, ad eccezione della Prefettura, nei termini di cui in motivazione.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 18 maggio 2015 con l'intervento dei magistrati:

Antonio Pasca, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario, Estensore
Francesco Cocomile, Primo Referendario